L’AUTORITA’
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e i relativi decreti attuativi;
Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013 n.125;
Visto il d.p.r. 4 aprile 2014 con cui è stato nominato il Presidente dell’ANAC;
Vista la delibera n. 75 del 13 maggio 2014;
Visto l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
Considerati, altresì, gli specifici poteri e compiti previsti agli art. 19, 30 e 32 del citato decreto legge n. 90, attribuiti al Presidente dell’ANAC;
Vista la delibera n. 102 del 26 giugno 2014;
Viste, inoltre, le delibere n. 103 del 26 giugno 2014 e n. 104 del 3 luglio 2014;
Visto il d.p.r. 11 luglio 2014 con cui sono stati nominati i restanti componenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti gli atti di organizzazione adottati dal Consiglio in data 15 e 29 luglio 2014;
Considerato che l’elaborazione della proposta di riordino dell’Autorità, che deve essere presentata dal Presidente entro il 31 dicembre 2014, richiede un’approfondita analisi dell’attuale organizzazione della soppressa AVCP e delle modalità di integrazione con le funzioni originariamente attribuite all’ANAC e, per tali motivi, si è ritenuto di individuare, con provvedimento del Presidente in data 7 agosto 2014, un gruppo di lavoro composto da personale della soppressa AVCP e da personale già in servizio presso l’ANAC, con lo scopo di fornire un supporto conoscitivo in ordine agli aspetti organizzativi sia in termini di attività che di impiego delle risorse;
Considerato, inoltre, che con la conversione in legge del decreto n. 90 si è stabilito che il piano di riordino acquista efficacia a seguito dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio e che tale previsione rende più lunghi i tempi di attuazione del piano;
Ritenuto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attesa del provvedimento di riordino del Presidente del Consiglio, debba comunque perseguire pienamente e nella sua interezza la nuova missione istituzionale così come ridefinita dal decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
Ritenuto che per potere svolgere con la massima efficacia la propria azione preventiva nei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione, l’Autorità debba, altresì, utilizzare in modo ottimale le risorse di cui dispone, integrando competenze e professionalità;
Considerato che la struttura organizzativa prevista nel Regolamento di organizzazione della soppressa AVCP, definita per rispondere alla missione istituzionale delineata dal d.lgs.n. 163/2006, non è più coerente con quella ridefinita con l’entrata in vigore del decreto legge n. 90 e lo stesso dicasi per la struttura organizzativa prevista nel Regolamento “recante l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche”, approvato dall’allora CIVIT;
Considerato, peraltro, che, come già rilevato nella delibera n. 75/2014, anche prima dell’entrata in vigore del decreto n. 90, il Regolamento per l’organizzazione dell’allora CIVIT rimane applicabile per le parti che risultano coerenti con la nuova missione istituzionale dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la necessità, quindi, di orientare tutte le risorse disponibili verso le attività di prevenzione, rispondendo tempestivamente alle esigenze di maggiore trasparenza e di contrasto alla corruzione, anche potenziando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attribuite all’Autorità;
Vista la relazione presentata dal Segretario generale in data 30 agosto 2014 da cui emerge, tra l’altro, che l’attuale distribuzione del personale e degli incarichi di responsabilità richiede una revisione dell’organizzazione anche per integrare in modo efficace tutte le funzioni che attualmente l’Autorità è chiamata a svolgere, nell’ottica del contenimento dei costi;
Considerato che gli incarichi di responsabilità dirigenziale sia di I fascia che di II fascia sono stati attribuiti sulla base del modello organizzativo contenuto del Regolamento di organizzazione della soppressa AVCP;
Considerato, altresì, che in tutti gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali è contenuta la clausola secondo cui “… il rapporto correlato alla funzione assegnata si risolve prima della scadenza soltanto in caso di mutamenti organizzativi decisi dal Consiglio o imposti da provvedimenti che si rendessero necessari in adempimento di norme di legge”;
Ritenuto che per procedere ad una prima revisione organizzativa si dovrà tenere conto dei vincoli derivanti dall’ordinamento del personale della soppressa AVCP, che rimarrà quale riferimento fino all’attuazione del piano di riordino;
Vista la dotazione di personale già in servizio presso la soppressa AVCP nonché la dotazione di personale già in servizio presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 13, comma 4 del d.lgs.n. 150/2009;
Considerata la necessità di integrare, fin da ora, le risorse umane e le competenze disponibili per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti all’Autorità nel proprio assetto da ultimo definito;
Considerato che è imminente il trasferimento degli uffici dell’Autorità dalle sedi di via di Ripetta e di Piazza Augusto Imperatore in un’unica sede in via Minghetti;
Visto l’ordinamento del personale della soppressa AVCP;
Visti i regolamenti di organizzazione di secondo livello;
Visti gli incarichi dirigenziali conferiti;
Vista la nota del 24.09.2014 con cui il Ragioniere generale dello Stato, a seguito della richiesta dell’ANAC del 16 luglio 2014, in ordine alle modalità applicative dell’art. 19, comma 3 e art. 22, comma 5 del decreto legge 90, si è espresso nel senso che: “pur tenendo conto delle motivazioni addotte dalla predetta Autorità tese ad evidenziare il quadro di eccezionalità della vicenda normativa che coinvolge l’ANAC, come dettata dal citato articolo 19, si ritiene che la predetta Autorità debba comunque provvedere alla riduzione [del 20% del trattamento economico accessorio dei dipendenti, inclusi i dirigenti] a decorrere dal 1° luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 comma 5 del citato decreto legge n. 90/2014, in quanto ciò non ostacola, ma anticipa, l’attuazione degli obiettivi che devono essere obbligatoriamente contemplati nel piano di riordino ai sensi del comma 3 dell’art. 19”;
Ritenuto, in base alla normativa relativa alla dirigenza pubblica, nonché nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, di riconoscere - nell’ambito della presente revisione organizzativa e fino alla definitiva approvazione del piano di riordino di cui all’art. 19 del d.l. n. 90/2014 - ai dirigenti di I fascia di ruolo, funzioni correlate al ruolo medesimo;
Considerato che il Consiglio nella seduta del 2 settembre, nell’approvare l’atto di revisione organizzativa dell’ANAC nelle more della presentazione del piano di riordino, ha stabilito di darne comunicazione, prima della definitiva adozione, a tutto il personale e alle rappresentanze sindacali al fine di acquisire eventuali osservazioni;
Viste le note del Segretario generale del 3 e 4 settembre 2014 con cui è stata inviata la comunicazione rispettivamente ai Direttori generali e al personale dell’ANAC e alle rappresentanze sindacali;
Esaminate le osservazioni pervenute dal personale dell’ANAC e dalle rappresentanze sindacali nella seduta del 16 settembre 2014;
Visto che il Consiglio, nella medesima seduta, all’esito dell’esame delle suddette osservazioni, ha precisato che la presente riorganizzazione è provvisoria rispetto al piano di riordino previsto all’art. 19, comma 3 del d.l. 90/2014 e “vuole perseguire subito gli intenti della semplificazione dell’organizzazione dell’Autorità con l’obiettivo di prevedere una struttura di carattere orizzontale con la riduzione significativa degli uffici dirigenziali e con un ruolo di coordinamento diretto da parte del Segretario generale..” nonché ha stabilito che “In questa prospettiva non si prevederanno funzioni vicarie alle direzioni generali nè la presenza in staff al Segretario generale di dirigenti già responsabili di Direzioni generali”;
Nel rispetto dei vincoli connessi all’attuale ordinamento del personale - che potranno essere rimossi dal suddetto piano di riordino - e facendo salvi ulteriori interventi che si rendessero necessari per rendere maggiormente funzionale l’organizzazione ai compiti istituzionali assegnati, durante tale periodo transitorio;
Stante l’avvenuta scadenza, in data 1 dicembre 2013, della parte economica dell’Accordo relativo al trattamento economico e giuridico dei dirigenti della soppressa AVCP, sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 1 dicembre 2010;
Nelle more del riordino dell’Autorità, che dovrà prevedere, nel rispetto dell’art. 19 comma 3 del decreto legge n. 90/2014, oltre al trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite (con la costituzione di un unico ruolo in cui confluisce il personale già in servizio presso l’ANAC e il personale della soppressa AVCP), la riduzione non inferiore al 20% del trattamento accessorio del personale, inclusi i dirigenti e la riduzione non inferiore al 20% delle spese di funzionamento;
Fermo restando, fino al trasferimento in un’unica sede delle risorse umane e strumentali dell’ANAC, quanto stabilito nella richiamata delibera n. 102/2014
DELIBERA
Nello Staff del Segretario generale può essere assegnato personale con qualifica dirigenziale.
Il Segretario generale, oltre al coordinamento e al controllo della struttura operativa dell’ANAC, coordina direttamente gli uffici che forniscono servizi di tipo trasversale quali:
Roma, 30 settembre 2014
Il Presidente
Raffaele Cantone