La S.A. è tenuta ad accertare l’effettiva sussistenza dell’idoneità della documentazione presentata dall’operatore economico a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara: in particolare, acquisire la mera attestazione di fornitura analoga non è sufficiente a comprovare il possesso del requisito se non vengono effettuati i doverosi controlli e le verifiche indispensabili ad accertare la veridicità delle attestazioni prodotte dai concorrenti.
Le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 non consentono alla stazione appaltante di effettuare valutazioni diverse rispetto alla verifica della “prova non fornita” ovvero della prova “che non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta”, con la conseguenza che all’esclusione per mancata comprova dei requisiti deve inderogabilmente seguire l’escussione della cauzione e la comunicazione all’Autorità, poiché alla stazione appaltante non è rimessa, in materia, alcuna facoltà di graduazione sanzionatoria.