Lavori per sistemazione strade interne Comune di Caloveto - importo a base d'asta 220.000 euro-
Nell’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, la pubblicità data all’avviso per l’acquisizione della relativa prestazione professionale deve essere “funzionale”, nel senso che deve essere idonea a raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’incarico.
Non è conforme l’incarico di Direzione Lavori affidato pariteticamente a due distinti soggetti poiché l’art. 123 comma 1 del d. P .R. 554/1999, vigente all’atto dell’ incarico, prevede per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento, prima della gara, la nomina di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Il rapporto di parentela fra un professionista partecipante ad una pubblica gara e un esponente politico dell’Amministrazione, non preclude la partecipazione alla gara, a patto che detto esponente non partecipi successivamente in alcun modo, in forma diretta o indiretta, alla definizione e all’approvazione degli atti connessi.
Non risulta in linea con i principi di trasparenza e massima concorrenza una procedura adottata per l’effettuazione dell’indagine di mercato volta alla selezione degli operatori da invitare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, effettuata con modalità “chiuse” rispetto al mercato. Pur non esistendo una definizione normativa di indagine di mercato, individuare operatori economici sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, non è conforme agli indirizzi dettati dall’Autorità con la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011.