Istruttoria dei quesiti giuridici

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)

 

D1. Tra i compiti dell’Autorità rientra anche quello di rendere pareri giuridici su casi concreti?
La normativa prevede espressamente, tra le attività di Avcp, il compito di rendere pareri non vincolanti in ossequio all’articolo 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo n. 163/2006 di approvazione del Codice dei contratti pubblici.
Al di fuori di tale attività, la normativa non prevede una assistenza giuridica di Avcp relativamente a casi concreti (cfr. comunicato del Presidente del 10 ottobre 2006)
Tuttavia il Consiglio di Avcp con recente Regolamento pubblicato nella G.U. n. 113 del 17 maggio 2010, ha disciplinato la procedura per l’adozione di pareri giuridici facoltativi, resi al di fuori dei casi di cui al citato articolo 6, comma 7, lett. n).

D2. Quali sono i soggetti giuridici legittimati a presentare richiesta di parere?
Sono legittimati a presentare istanza di parere (articolo 2, comma 1 del regolamento):
a) le stazioni appaltanti;
b) gli operatori economici;
c) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

D3. Qual è, in particolare, la persona fisica legittimata a presentare la richiesta di parere?
Sono legittimati a presentare istanza ad Avcp gli organi di vertice o i soggetti comunque dotati di rappresentanza esterna dei soggetti giuridici richiedenti (articolo 2, comma 1).
In  attuazione della norma sopra citata, sono ritenute ammissibili le richieste  di parere presentate dai soggetti indicati di seguito (Comunicato del Presidente avcp del 20/7/2010):
a) per i Ministeri, il Ministro, il Segretario Generale e il Direttore Generale;
b) per gli Enti Territoriali, rispettivamente, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Giunta Provinciale e gli Assessori, il Sindaco e gli Assessori, il Segretario Provinciale, il Segretario Comunale, il Segretario Generale e il Direttore Generale;
c) per le Università e gli altri istituti il Rettore, il Preside e il Direttore Amministrativo;
d) per le Autorità indipendenti e le Agenzie, il Presidente e il Segretario Generale;
e) per i Soggetti Privati, il Presidente e l’Amministratore Delegato.

D4. Come devono essere presentate le richieste di parere?
Le richieste di parere vengono presentate attraverso la compilazione del modulo allegato al Regolamento per l’istruttoria dei quesiti giuridici, reperibile sul sito internet dell’Autorità, da inoltrare - unitamente a tutti gli atti utili all’inquadramento della questione - al Segretariato Generale - Ufficio Affari Giuridici (UAG) (articolo 2, comma 2).

D5. Cosa deve contenere la richiesta di parere?
La richiesta di parere deve contenere:
a) anagrafica del richiedente e relativi recapiti;
b)  riferimenti normativi su cui verte la questione interpretativa;
c) indicazione di eventuali precedenti decisioni dell’Autorità, correlate all’oggetto della richiesta;
d) elaborazione del quesito, preferibilmente articolato in punti, in modo da evidenziare ogni singola questione sottoposta al vaglio dell’Autorità;
e) eventuali soggetti cointeressati alla risoluzione della questione.

D6. In base a quali criteri l’UAG valuta l’opportunità di proporre al Presidente, tramite il Segretario Generale, l’avvio dell’istruttoria relativa alla questione sottoposta?
Le richieste di parere vengono valutate sulla base dei seguenti criteri ponderali (articolo 3):
a) significatività sociale della fattispecie relativa al quesito;
b) importanza economica della fattispecie;
c) carattere di novità della questione di diritto e suscettibilità della stessa di applicazione a casi analoghi;
d) urgenza motivata e specifica della risoluzione della questione prospettata.

D7. In caso di accoglimento della proposta di apertura dell’istruttoria da parte del Presidente dell’Autorità, secondo quale ordine di priorità l’UAG sottopone al Consiglio lo schema di parere predisposto?
L’UAG sottopone al Consiglio lo schema di parere predisposto in base alle richieste che, nell’ordine di importanza, provengono dai seguenti soggetti (articolo 4, comma 2):
a) associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza nazionale;
b) associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza locale, tenuto conto della loro rappresentatività;
c) singole stazioni appaltanti;
d) singoli operatori economici.

D8. Quando viene comunicata al soggetto richiedente l’apertura dell’istruttoria?
Al soggetto richiedente viene data comunicazione dell’apertura dell’istruttoria entro 10 giorni dall’approvazione della proposta (articolo 5, comma 1).
Tale comunicazione contiene altresì (articolo 5, comma 1) i seguenti dati:
a) il nominativo del responsabile del procedimento dell’istruttoria;
b) il termine entro il quale verrà reso il parere;
c) l’eventuale documentazione integrativa ritenuta utile ai fini dell’istruttoria.

D9. Entro quanti giorni dovrà essere reso il parere richiesto?
Entro un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione di apertura dell’istruttoria.

D10 Quali sono le conseguenze nel caso in cui l’UAG non propone l’apertura dell’istruttoria per l’assenza delle condizioni di rilevanza di cui all’articolo 3 del Regolamento?
La questione viene archiviata dall’UAG, che ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta (articolo 5, comma 2).
Le richieste archiviate vengono raggruppate per argomento e trasmesse all’Ufficio della Regolazione di Avcp, al fine dell’eventuale adozione di atti a carattere generale (articolo 5, comma 3).
Insieme alla comunicazione di archiviazione, l’UAG indica all’utente i precedenti di Avcp applicabili alla fattispecie oggetto dell’istanza oppure, nel caso di mancanza di precedenti specifici di Avcp, vengono indicati altri atti applicabili in analogia al caso concreto.

D11. Quale forma devono rivestire le comunicazioni fra l’Autorità e i soggetti interessati?
Le comunicazioni vengono effettuate attraverso fax, lettera raccomandata o per posta elettronica certificata (PEC) ai sensi della normativa vigente (articolo 6 del regolamento).