Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

ai sensi dell’art. 20, comma 2. e dell’art. 21, comma 2 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Visto l’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con cui L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti i regolamenti sul funzionamento dell’Autorità approvati nell’adunanza del 16 gennaio 2003 e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento agli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lett. a);

Visto il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Ravvisata la necessità di provvedere all’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi dell’ art. 20, comma 2, e dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalità di interesse pubblico individuate dalla legge;

Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questa Autorità deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 Dicembre 2005 recente Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto, altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Autorità, le comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;

Considerato che l’art. 10, co. 1 lett. b) del decreto-legge del 30 dicembre 2005, n. 273, ha individuato il nuovo termine per l’adozione del Regolamento in oggetto;

Vista la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 19 gennaio 2006;

In conformità al parere espresso in data 28 febbraio 2007 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

Adotta il seguente regolamento
Il regolamento consta di 4 articoli e di 5 tabelle allegate.

Alla presente delibera e all’annesso Regolamento sarà data la massima diffusione secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

Roma, 28 febbraio 2007 Il PRESIDENTE

Alfonso Maria Rossi Brigante

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ai sensi dell’art. 20, comma 2. e dell’art. 21, comma 2 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

ART. 1
AMBITO APPLICATIVO
Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonchè le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Autorità.
ART. 2
TIPI DI DATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI
1. I trattamenti di dati personali di cui all’art. 1, effettuati per il perseguimento di finalità di interesse pubblico individuate dalla legge, hanno ad oggetto i tipi di dati indicati nelle tabelle, contraddistinte dai numeri da 1 a 8 allegate, al presente regolamento; dette tabelle individuano le operazioni eseguibili sui medesimi dati.
2. Le tabelle di cui al comma 1 indicano, per ciascuno dei trattamenti di cui al comma 1:
1. la denominazione del trattamento;
2. la fonte normativa dell’attività istituzionale al cui svolgimento il trattamento è funzionale;
3. la finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento individuata dalla legge;
4. i tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati;
5. i tipi di operazioni eseguibili;
6. la descrizione del trattamento.
ART. 3
PERTINENZA, COMPLETEZZA E INDISPENSABILITA’
1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
2. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente documento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. Non possono essere utilizzati i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e i dati che, anche a seguito delle verifiche risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
ART. 4
RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Al fine di assicurare una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge e di regolamento nonché le disposizioni comunitarie individuate sotto la voce “fonte normativa” delle allegate tabelle si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.
INDICE DELLE TABELLE ALLEGATE
Tabella Denominazione del trattamento
1 Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’Autorità
2 Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.
3 Gestione delle annotazioni nel casellario informatico di provvedimenti di esclusione da gara delle imprese in applicazione del disposto di cui all’art.75 del DPR 554/99, nonché di altre notizie ritenute utili, inserite ai sensi dell’art.27 del DPR 34/2000. Gestione e verifica delle notizie, dei documenti e dei fascicoli di attestazione ex DPR 34/2000 inviati dalle SOA - Attività di vigilanza sulle SOA. Gestione di esposti ed elaborazione di pareri in merito alla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
4 Tenuta e Gestione dell’albo degli Arbitri e dell’elenco dei periti
5 Documentazione relativa alle procedure di arbitrato e conciliazione
SCHEDA 1)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’Autorità

b) FONTI NORMATIVE
Codice Civile (artt. 2094-2134); Codice di procedura civile (artt. 409 e ss.); R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti);L. 96/1955 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti); D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); D.P.R. n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); L. 69/1992 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali); D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 6 Dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali); D.P.R. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 14 aprile 1982, n. 164 e successive modifiche (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); L. 205/1990 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 Ottobre 1992 n. 421); L. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); D.Lgs. 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.Lgs. 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59); L. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); L. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000); L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); D.Lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53); D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; DPR 21 dicembre 1999, n. 554, ed in particolare l’art. 3 ai sensi del quale l’Autorità disciplina la propria organizzazione e funzionamento; DPCM 9 aprile 2001 n. 266; CCNL del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri art. 1 commi 67 e 69 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (finanziaria anno 2006).

c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
• D. Lgs. 196/03, ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";
• D. Lgs. 196/03, ART 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI
Origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche, convinzioni politiche e sindacali. Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso. Vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso. Dati di carattere giudiziario.

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
Operazioni ordinarie, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi Elaborazione: cartacea e informatica

Particolari operazioni:
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
a) Amministrazioni di provenienza dei lavoratori assunti per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/01
b) Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, centri per l’impiego e altri organi competenti,per l’assunzione di disabili o di personale appartenente a categorie protette (legge n. 68/1999)
c) Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco
d) ASL e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia
e) Organi preposti al riconoscimento e all’accertamento di patologie dipendenti o non da cause di servizio anche per eventuale inabilità all’impiego e della concessione di pensione privilegiata.
f) Strutture sanitarie convenzionate ed altri preposti alla vigilanza dell’igiene e della sicurezza sul lavoro ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al D. lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.
g) Enti assistenziali, previdenziali, assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza per motivi assistenziali o previdenziali nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
h) Presidenza del consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali (art. 53, del D. Lgs. N. 165/2001, CCNQ in data 7 Agosto1998);
i) Aran, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale;
j) Organizzazioni sindacali, per la gestione delle trattenute sullo stipendio del personale che ha rilasciato delega
k) Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.
l) Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento concerne tutti i dati sensibili e giudiziari indispensabili all’instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) a partire da procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione previste dalla legge; il trattamento concerne altresì l’acquisizione di pareri delle amministrazioni in caso di mobilità e l’espletamento di altre eventuali procedure di reclutamento. Vengono trattati dati relativi alla salute per quanto riguarda la gestione dell’orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici o permessi nei soli casi previsti dalla legge; tali dati pervengono su iniziativa dei dipendenti ovvero previa richiesta dell’amministrazione. Le convinzioni filosofiche e d’altro genere vengono trattati (dati di archivio perché, almeno fino alla sospensione del servizio di leva di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all’atto del reclutamento per concorso veniva richiesta ai dipendenti la posizione riguardo agli obblighi di leva, in particolar modo in caso di servizio civile o di obiezione di coscienza). I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione, su richiesta dell’interessato, di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all’appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati di tipo giudiziario possono essere rilevati dalla presentazione del certificato del casellario giudiziale. Sono inoltre trattati dati relativi all’appartenenza sindacale o politica, laddove il lavoratore aderisca eventualmente ad associazioni sindacali o a partiti politici, o, su richiesta dell’interessato, il dato sia indispensabile, ad esempio, per la gestione di permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali. Possono essere trattati dati relativi alla origine etnica per la concessione di benefici su richiesta dell’interessato.
Con specifico riferimento agli obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi connessi alla risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro e al trattenimento in servizio oltre l’età per il collocamento a riposo, i dati sono trattati dati sensibili inerenti la salute nel caso in cui debbano essere erogati benefici connessi allo stato di salute (agevolazioni di anzianità per invalidità civile,attivazione di rendite erogate da Enti previdenziali in caso di infortunio ecc.), mentre dati di tipo giudiziario possono entrare in gioco all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l’erogazione di somme previdenziali).
Con riferimento, infine, agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e di sicurezza, la trattazione dei dati avviene generalmente d’ufficio ovvero ad istanza del lavoratore o del medico competente. I dati vengono elaborati dall’amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l’espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale ambito, vengono effettuate comunicazioni ai sopra menzionati enti esterni quali Servizio sanitario nazionale, Ispettorato del lavoro, INAIL, enti previdenziali in relazione alle competenze a tali enti attribuite in materia di infortuni sul lavoro o malattie per causa di servizio. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie inerenti infortuni sul lavoro ove espressamente previste dalla legge.
Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.
Vengono infine effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA 2)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

b) FONTI NORMATIVE
Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); L. 689/81 (Modifiche al sistema penale); D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada); D.lgs. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario); D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59); L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260).

c) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:
• ART. 71, comma 1, lett. A): "applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi";
• ART. 71, comma 1, lett. B): "far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (…)";
• D. Lgs. 196/03, ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";
• ART. 67, comma 1, lett. A): "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti".

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI
Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, convinzioni politiche e sindacali. Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare. Vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso. Dati di carattere giudiziario.

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
Operazioni ordinarie, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi Elaborazione: cartacea e informatica

Particolari operazioni:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo; Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri, Amministrazioni interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione; Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Dati sensibili e di carattere giudiziario vengono trattati in ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ovvero per la difesa dell’ Autorità consentendo alla medesima di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti (anche per partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione) ovvero per essere rappresentati o difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Il flusso informativo consiste, in particolare, nella raccolta di dati contenuti in atti, ricorsi, citazioni, comunicazioni di illecito penale o disciplinare, nello svolgimento dell’attività istruttoria, predisposizione di atti di citazione o ricorsi, memorie o scritti difensivi, nonché relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato o le altre Autorità che intervengono nel procedimento.

SCHEDA 3)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione delle annotazioni nel casellario informatico di provvedimenti di esclusione da gara delle imprese in applicazione del disposto di cui all’art. 75 del DPR 554/99, nonché di altre notizie ritenute utili, inserite ai sensi dell’art. 27 del DPR 34/2000.

Gestione e verifica delle notizie, dei documenti e dei fascicoli di attestazione ex DPR 34/2000 inviati dalle SOA - Attività di autorizzazione e vigilanza sulle società organismi di attestazione (SOA).

Gestione di esposti ed elaborazione di pareri in merito alla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

b) FONTI NORMATIVE
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; DPR 554/1999; DPR 34/2000

c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
art. 67, comma 1, lett. a); art. 68, comma 1 e comma 3.

d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI
Dati giudiziari

e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi Elaborazione: cartacea e informatica

Particolari operazioni:
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
-stazioni appaltanti, uffici del casellario giudiziario presso le Procure, Guardia di finanza, Procura della Repubblica e Prefetture ove indispensabile nell’ambito dello svolgimento dell’attività di vigilanza e, in particolare, per la verifica da parte degli uffici dell’Autorità delle annotazioni da inserire o già inerite nel casellario informatico di provvedimenti di esclusione da gara delle imprese; - stazioni appaltanti ai fini dell’accertamento da parte delle stesse della eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (art. 75 D.P.R. 554/1999 e s.m.); -società organismi di attestazione (SOA) per l’accertamento da parte delle stesse dell’eventuale sussistenza di annotazioni in ordine a cause di esclusione delle imprese dalle gare d’appalto e dal rilascio dell’attestazione; -organi di controllo, organi giurisdizionali e Corte dei Conti ai sensi dell’art. 6, c. 13, d. lg. 12 aprile 2006, n. 163. in caso di irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito dell’attività di vigilanza; - stazioni appaltati, SOA, uffici del casellario Giudiziario presso le Procure e Prefetture, ove indispensabile per la verifica delle attestazioni delle SOA e per lo svolgimento dei controlli sull’attività delle SOA (art. 40, d.lg.163/2006); -Stazioni appaltanti, ove indispensabile in risposta a specifiche richieste di parere.

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
I dati giudiziari sono trattati nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’Autorità che può richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti, anche disponendo ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato e, in particolare del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità. (art. 6, comma 9, d.lg. 163/2006)

In particolare:

1) Ai fini dell’attività di vigilanza, anche tramite attività ispettive, vengono raccolti i seguenti dati giudiziari relativi in particolare alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art. 27, co. 5, DPR 34/2000): - dati inerenti sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreti penali di condanna; - dati inerenti sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreti penali di condanna a carico del titolare ovvero del direttore tecnico delle imprese individuali nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alle società e ai consorzi; - dati inerenti esclusioni da gare per esistenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 nei confronti del titolare ovvero del direttore tecnico delle imprese individuali, nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alle società e ai consorzi nonché di avvenuta irrogazione delle medesime misure; Nell’espletare la sua attività di vigilanza il Consiglio dell’Autorità, nel caso in cui accerti l'esistenza di irregolarità, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti, nonché in caso di pregiudizio per il pubblico erario, alla procura generale della Corte dei conti. In particolare, l’accesso telematico alle annotazioni inserite nel Casellario Informatico è riservato alle stazioni appaltanti e alle SOA ai sensi della comunicazione del Presidente dell’Autorità, 28 giugno 2006, G.U. Serie Generale n. 154 del 5 luglio 2006. Possono venire effettuati accertamenti di ufficio in ordine alla veridicità delle autocertificazioni (d.P.R. 445/2000).

2) L’Autorità tratta i dati giudiziari inviati dalle SOA (raccolte nel corso della loro attività di attestazione delle imprese e nel corso della loro attività di gestione) nonché da altri soggetti (D.I.A. – Guardia di Finanza) indispensabili in relazione alla vigilanza sul sistema di qualificazione, anche attraverso controlli presso stazioni appaltati, uffici del casellario giudiziario presso le Procure e le Prefetture. Tali informazioni acquisite anche nell’ambito di visite ispettive riguardano prevalentemente:

• dati inerenti sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreti penali di condanna a carico del legale rappresentante della SOA ovvero del direttore tecnico, nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alla SOA;
• dati inerenti esclusioni a gare per esistenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 – nei confronti del titolare ovvero del direttore tecnico delle imprese individuali nonché dei soggetti rivestenti cariche di rappresentanza in seno alle società e ai consorzi – nonché di avvenuta irrogazione delle medesime misure.
Nel caso si rilevino dati giudiziari che incidono sulla permanenza dei requisiti di ordine morale, gli stessi sono trattati per l’adozione dei provvedimenti conseguenti che, in alcuni casi, possono comportare l’interessamento della Guardia di Finanza, cui vengono delegate le informative per le competente Procure della Repubblica.

3) Vengono trattati i dati giudiziari contenuti negli esposti presentati all’Autorità, tra cui in particolare:

• dati inerenti indagini di polizia giudiziaria (a volte gli stessi soggetti incaricati dell’indagine chiedono parere all’Autorità);
esposti avverso l’esclusione da gare in applicazione all’art.75 del DPR 554/99 e s.m., che indicano, quale motivazione dell’esclusione, l’esistenza di sentenze di condanna passate in giudicato;
• segnalazione o accertamento di comportamenti di rilevanza penale.
In caso di richieste di parere i dati giudiziari vengono acquisiti presso le stazioni appaltanti e vengono poi sottoposti a istruttoria, anche attraverso opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza. Il Consiglio può disporre la comunicazione dei dati giudiziari alle stazioni appaltanti che hanno richiesto la formulazione del parere.

SCHEDA 4)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Tenuta e Gestione dell’albo degli Arbitri e dell’elenco dei periti
 
b) FONTI NORMATIVE
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Art.150, co.3 ; art.151 commi 1, 5, 6, 7,8 e 9, DPR 21 dicembre 1999 n.554
 
c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
Art. 68, decreto legislativo n.196/2003
 
d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI
Dati giudiziari
 
e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
Operazioni ordinarie, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi Elaborazione: cartacea e informatica

f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito dell’attività volta ad accertare i requisiti per l’ammissione e iscrizione dei Presidenti dei Collegi arbitrali all’Albo Camerale e dei Consulenti tecnici all’elenco dei periti, vengono acquisite le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di “onorabilità”, relative a: mancata condanna per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzioni; mancata condanna a pena detentiva applicata su richiesta non inferiore a sei mesi; inesistenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; mancata sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza disposte dall’Autorità giudiziaria e a sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. Tali dichiarazioni sono conservate nel fascicolo di pratica. Il dato non è soggetto a diffusione o comunicazione. Nel corso della procedura istruttoria possono venire effettuati accertamenti di ufficio in ordine alla veridicità delle autocertificazioni ed alla sussistenza dei requisiti nel tempo (d.P.R. 445/2000).

SCHEDA 5)

a) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Documentazione relativa alle procedure di arbitrato e conciliazione
 
b) FONTI NORMATIVE
D.P.R. 554/99; D.P.R.34/2000; D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

 
c) FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
art. 71 comma 1 b) D. Lgs. n. 196/2003
 
d) TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI
Dati giudiziari
 
e) TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
Operazioni ordinarie, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi Elaborazione: cartacea e informatica
 
f) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento consiste nella gestione dei dati indispensabili allo svolgimento delle procedure di arbitrato e conciliazione tra le parti coinvolte nella controversia.